A partire dal 1° luglio 2026 entrano in vigore le nuove regole dell'International Air Transport Association, in breve IATA, per la Direct Air Waybill. La Air Waybill è la lettera di trasporto aereo. Con la Direct Air Waybill il vero mittente della merce figura nel campo «Shipper», mentre lo spedizioniere consegna la spedizione come intermediario alla compagnia aerea.
Fino ad ora lo spedizioniere in questa costellazione era spesso trattato come agente del mittente. In futuro la compagnia aerea e lo spedizioniere dovranno chiarire per iscritto quali obblighi, responsabilità e esenzioni si applicano. In assenza di un accordo particolare, lo spedizioniere assume nei confronti della compagnia aerea sostanzialmente gli stessi obblighi come se la spedizione fosse a suo nome.
Questo può diventare costoso. Sono possibili reclami per merci dichiarate erroneamente, merci pericolose nascoste, dichiarazioni doganali errate, violazioni delle sanzioni o problemi di sicurezza. Lo spedizioniere può quindi essere ritenuto responsabile per informazioni fornite dal caricatore e che egli stesso può controllare solo in modo limitato.
È proprio contro questo che avvertono le associazioni di caricatori e spedizionieri. Il Global Shippers Forum vede nuove incertezze e possibili costi aggiuntivi. FIATA, l'associazione mondiale degli spedizionieri, aveva richiesto una revisione prima dell'entrata in vigore e aveva evidenziato questioni legali, operative e assicurative ancora aperte.
La norma non è comunque un automatismo generale per ogni trasporto aereo. Riguarda la Direct Air Waybill. Inoltre è possibile concludere un accordo bilaterale diverso con la compagnia aerea. Per questo motivo è importante ora esaminare non solo la lettera di trasporto aereo, ma anche verificare insieme il contratto di agenzia, le condizioni della compagnia aerea e le proprie condizioni di spedizione.
