Le clausole di forza maggiore nei contratti di trasporto marittimo esonerano, in tutto o in parte, vettori, spedizionieri e caricatori dalle proprie obbligazioni contrattuali quando eventi imprevedibili e indipendenti dalla loro volontà – catastrofi naturali, conflitti armati, scioperi o atti di pirateria – rendono l'esecuzione impossibile o la ritardano in modo sostanziale.
Fonte: https://www.investopedia.com/terms/f/force-majeure.asp
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