Un commerciante che consegna acciaio da costruzione nell'UE deve, dal 1° ottobre 2026, dichiarare in dogana non soltanto il paese di spedizione e di origine, ma anche quello in cui l'acciaio è stato fuso e colato per la prima volta: è esattamente questo il significato di "melt and pour".
Fonte: Frachtportal-News «EU Stahlimporte, Melt and Pour, Mill Test Certificate, Heat Number, TARIC» (01.09.2026); Durchführungsverordnung (EU) 2026/1963; Europäische Kommission, DG TRADE, 31.08.2026
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