Quando un vettore o fornitore di servizi logistici causa ritardi di consegna o non adempie agli obblighi contrattuali, deve generalmente indemnizzare il danneggiato per il lucro cessante – a condizione che la perdita sia dimostrabile e ragionevolmente prevedibile al momento della conclusione del contratto.
Fonte: https://www.investopedia.com/terms/l/lostprofits.asp
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