responsabilità per ausiliari dell’esecuzione
Quelle: https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__278.html
Responsabilità del mandante per i danni causati da ausiliari nell’esecuzione: responsabilità del debitore per il torto commesso da ausiliari che agiscono nell’esecuzione di attività per conto del mandante, nella misura in cui il danno avviene nell’esecuzione di atti giuridici o obblighi contrattuali (art. 278 BGB).
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