GlossarioIT1 min readAggiornato: 23 giu 2026
Dichiarazioni doganali elettroniche EDI
Al momento dello sdoganamento, il dichiarante trasmette per via elettronica (EDI) tutti i dati doganali rilevanti – numero tariffario, origine, peso, valore – direttamente all'autorità doganale tramite formati strutturati come EDIFACT o XML, senza presentare moduli cartacei.
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Ultimo aggiornamento: Pubblicato:
Fonte: https://taxation-customs.ec.europa.eu/business/customs-procedures/customs-declarations/electronic-customs-declarations-edi_en
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Logistics Concept
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Definizione & Spiegazione
Al momento dello sdoganamento, il dichiarante trasmette per via elettronica (EDI) tutti i dati doganali rilevanti – numero tariffario, origine, peso, valore – direttamente all'autorità doganale tramite formati strutturati come EDIFACT o XML, senza presentare moduli cartacei. Il sistema doganale verifica la dichiarazione automaticamente e concede lo svincolo oppure avvia una procedura di controllo. Nell'Unione europea, in Svizzera e in molti altri paesi la dichiarazione doganale elettronica è ormai obbligatoria per legge. Per spedizionieri e agenti doganali, questo approccio elimina la discontinuità tra il proprio sistema e quello dell'autorità, accorcia i tempi di sdoganamento e garantisce una catena documentale digitale e verificabile.
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