# Nuove regole di imballaggio UE in vigore: ecco cosa devono verificare gli esportatori svizzeri

**Category:** Regolamentazione  |  **Source:** Frachtportal Redaktion  |  **Published:** 2026-09-01  |  **Updated:** 2026-09-12

**Tags:** PPWR, Verpackungsverordnung, Verpackungen, Schweizer Export, PFAS, Recycling, Mehrweg, EU-Import, Logistik News, Transport News, Fracht News, Speditions News, Supply Chain News, Zoll News, Frachtportal News, Seefracht, Digitalisierung, Zoll

> Il PPWR si applica nell'UE. I produttori, imballatori e spedizionieri svizzeri devono ora verificare i dati sui materiali, i certificati PFAS e la documentazione di imballaggio.

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PPWR significa «Packaging and Packaging Waste Regulation». In parole semplici, è il nuovo regolamento UE per gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. È in vigore dal 12 agosto 2026. Non tutte le regole entrano in vigore nello stesso giorno, ma alcuni punti sono già importanti ora.

Non sono interessati solo i produttori di imballaggi. Anche le aziende che riempiono prodotti, li vendono con il loro marchio o li forniscono nell'UE possono avere responsabilità. Per le esportazioni svizzere, di solito c'è anche un importatore nell'UE. Chi è responsabile di quale documentazione dovrebbe essere chiarito per iscritto.

Per la pratica è utile la seguente lista di controllo:

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**Registrare tutti gli imballaggi:** Ciò include imballaggi di prodotto, scatole esterne, film, pallet, casse e altri imballaggi di trasporto.

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**Ottenere dati sui materiali:** Il fornitore di imballaggi dovrebbe fornire informazioni su materiali, componenti e sostanze problematiche. Per piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente, in linea di massima si applica un limite totale di 100 milligrammi per chilogrammo.

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**Verificare gli imballaggi alimentari:** Le PFAS sono sostanze chimiche molto persistenti che, ad esempio, rendono carta o cartone resistenti ai grassi e all'acqua. Dal 12 agosto si applicano limiti fissi per questi materiali. Ciò riguarda, ad esempio, scatole per pizza, carta da forno, imballaggi per fast food e contenitori rivestiti.

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**Tenere documentazione:** Per ogni tipo di imballaggio è necessaria una documentazione tecnica. Ciò include descrizione, scopo di utilizzo, materiali, disegni, normative applicate e rapporti di prova esistenti. Si aggiunge una dichiarazione di conformità UE.

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**Assicurare la tracciabilità:** Gli imballaggi richiedono un numero di tipo, lotto o serie o un'altra marcatura chiara. Anche il nome e l'indirizzo di contatto del produttore devono essere indicati o essere presenti nei documenti di accompagnamento.

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**Non inviare semplicemente scorte vecchie:** Per gli imballaggi alimentari con PFAS non esiste un termine di utilizzo generale. Determinante è quando l'imballaggio arriva sul mercato UE. Per la merce importata, generalmente conta il trasferimento alla circolazione libera da parte della dogana.

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**Pianificare le prossime scadenze:** A partire dal 2028 seguiranno etichettature di imballaggi più uniformi. A partire dal 2030 verranno introdotte, tra le altre cose, specifiche di riciclaggio più precise, quote minime per materie plastiche riciclate, requisiti contro lo spazio vuoto non necessario e ulteriori norme sul riutilizzo.

Attualmente, quindi, nessuno dovrebbe cambiare subito tutto il magazzino. Ma l'elenco degli imballaggi, i certificati dei fornitori e le responsabilità devono ora essere chiari e in ordine.

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Per noi è soprattutto importante che l'imballaggio non diventi un problema solo al confine dell'UE. Prima del carico dovrebbe essere chiaro se l'importatore dell'UE dispone di tutta la documentazione necessaria.

Per gli imballaggi alimentari dovrebbe essere disponibile una certificazione PFAS o una dichiarazione del fornitore tracciabile. Per i materiali critici potrebbe essere necessario un rapporto di prova aggiuntivo. È consigliabile conservare questi documenti separatamente per ogni tipo di imballaggio.

Anche le condizioni di consegna devono essere verificate. Se l'azienda svizzera vende direttamente a un cliente finale nell'UE, possono sorgere obblighi di registrazione e di produttore aggiuntivi. Questo vale soprattutto per le vendite online.

In breve: registrare l'imballaggio, richiedere prove materiali, designare l'importatore dell'UE e verificare la documentazione prima della prossima consegna.

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La PPWR è il Regolamento (UE) 2025/40 relativo agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio.

Entra in vigore fondamentalmente a partire dal 12 agosto 2026.

Gli esportatori svizzeri devono rispettare i requisiti quando i loro imballaggi o le loro merci imballate giungono sul mercato dell'UE.

Gli imballaggi per alimenti non devono superare i limiti PFAS stabiliti a partire dal 12 agosto 2026.

Per gli imballaggi alimentari contenenti PFAS non esiste un termine generale per l'esaurimento delle giacenze vecchie non ancora commercializzate.

La somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente non deve fondamentalmente superare 100 milligrammi per chilogrammo di imballaggio.

I produttori devono preparare una documentazione tecnica e una dichiarazione di conformità UE.

La documentazione deve essere conservata per cinque anni nel caso di imballaggi monouso e per dieci anni nel caso di imballaggi riutilizzabili.

Le nuove etichettature armonizzate degli imballaggi seguiranno a partire dal 2028.

I requisiti importanti relativi al riciclaggio, ai materiali riciclati, allo spazio vuoto e agli imballaggi riutilizzabili seguiranno a partire dal 2030 o secondo le norme dettagliate ancora da emanare.

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