# Nuova responsabilità sui prodotti dell'UE: i fornitori di fulfillment possono essere ritenuti responsabili

**Category:** Regolamentazione  |  **Source:** Frachtportal Redaktion  |  **Published:** 2026-08-13  |  **Updated:** 2026-08-15

**Tags:** Produkthaftung, Produkthaftungsrichtlinie, Fulfilment, E-Commerce, Lagerlogistik, Drittimporte, Importeur, Spedition, Warehousing, EU 2024/2853, Logistik News, Transport News, Fracht News, Speditions News, Supply Chain News, Zoll News, Frachtportal News, Seefracht, LKW Transport, Zoll

> Chi immagazzina, confeziona e spedisce merci provenienti da paesi terzi può, a partire da dicembre 2026, incorrere sotto determinate condizioni nella responsabilità del prodotto dell'UE.

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Sui fornitori di servizi di fulfillment nell'UE incombe un nuovo rischio di responsabilità civile a partire da dicembre 2026. La base è la nuova Direttiva sulla responsabilità per i prodotti difettosi dell'UE 2024/2853. Essa modernizza le norme precedenti e tiene conto in modo più ampio del commercio elettronico e delle merci che entrano direttamente nell'UE da paesi terzi.

Per gli operatori della logistica, un cambiamento è particolarmente importante: se il produttore di un prodotto difettoso ha la sede al di fuori dell'UE e non esiste un importatore responsabile nell'UE né un rappresentante autorizzato del produttore, il fornitore di servizi di fulfillment può invece essere inserito nella catena di responsabilità.

Ciò può diventare rilevante, ad esempio, nei modelli di e-commerce in cui un commerciante proveniente dalla Cina o da un altro paese terzo fornisce i suoi prodotti direttamente in un magazzino di fulfillment europeo, da dove vengono spediti singoli ordini ai clienti.

Tuttavia, la norma **non si applica automaticamente a ogni spedizioniere**.

L'UE definisce un fornitore di servizi di fulfillment come un'azienda che offre almeno due dei seguenti servizi: stoccaggio, imballaggio, indirizzamento e spedizione. L'azienda non deve essere proprietaria della merce. I servizi postali puri, i servizi di pacchetteria e i servizi di trasporto merci puro sono espressamente esclusi.

Questo rappresenta una distinzione importante nella pratica. Chi organizza semplicemente un trasporto su camion o una spedizione marittima non rientra automaticamente in questa nuova norma di responsabilità. La situazione può essere diversa nel caso di un fulfillment di e-commerce classico, in cui la merce viene immagazzinata, commissionata, imballata, indirizzata e spedita.

La responsabilità per i prodotti è inoltre **indipendente dalla colpa**. Detto in parole semplici, non si tratta soltanto di stabilire se lo spedizioniere stesso ha commesso un errore. Può essere decisivo determinare se, secondo le nuove norme, può essere ritenuto responsabile come operatore economico incaricato del prodotto difettoso.

Le nuove disposizioni si applicano ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dopo l'8 dicembre 2026. Gli Stati membri dell'UE devono adattare la direttiva nel diritto nazionale. In Germania, l'attuazione era ancora in fase parlamentare all'inizio di agosto 2026 secondo VerkehrsRundschau.

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Per i normali spedizionieri di trasporto inizialmente poco cambierà. Chi però offre servizi di warehousing e e-commerce fulfillment dovrebbe esaminare più attentamente la situazione.

Soprattutto per i clienti al di fuori dell'UE, è necessario chiarire: Chi è l'operatore economico responsabile all'interno dell'UE?

Questo non dovrebbe essere verificato solo quando si verifica un danno.

Le aziende di fulfillment dovrebbero quindi controllare i loro dati master dei clienti e i contratti. Per le merci di paesi terzi, dovrebbe essere documentato chi è il produttore, l'importatore o il mandatario. Soprattutto con i commercianti online asiatici, i modelli di business marketplace e i modelli di importazione diretta, questa assegnazione può risultare più difficile.

Anche la copertura assicurativa deve essere messa in discussione. Una normale assicurazione di responsabilità civile della spedizione o del trasporto non copre automaticamente ogni rischio di responsabilità del prodotto. Quale copertura è necessaria deve essere chiarito con il rispettivo assicuratore.

Per la gestione della spedizione questo significa soprattutto: il tema appartiene meno al singolo processing della spedizione che al processo di onboarding del cliente. Prima di assumere un nuovo cliente di fulfillment da un paese terzo, deve essere chiaro chi all'interno dell'UE è responsabile per il prodotto.

In breve: chi trasporta soltanto non diventa automaticamente responsabile della responsabilità del prodotto. Chi però stocca, imballare e spedisce merci di paesi terzi per l'e-commerce, dovrebbe controllare attentamente la sua catena di responsabilità entro dicembre 2026 al più tardi.

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La base è la direttiva sulla responsabilità dei prodotti dell'UE (UE) 2024/2853.

La direttiva sostituisce la precedente legislazione sulla responsabilità dei prodotti dell'UE della direttiva 85/374/CEE.

Le nuove regole si applicano ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dopo l'8 dicembre 2026.

Nel caso di un fabbricante esterno all'UE, inizialmente l'importatore o il mandatario all'interno dell'UE possono essere responsabili.

Se non esiste un importatore o un mandatario corrispondente nell'UE, il fornitore di servizi di fulfillment può diventare responsabile.

Un fornitore di servizi di fulfillment deve offrire almeno due servizi tra magazzinaggio, imballaggio, indirizzamento e spedizione.

I servizi puri di trasporto merci, postali e pacchi sono esclusi da questa definizione.

La responsabilità dei prodotti secondo la direttiva è sostanzialmente indipendente dalla colpa.

Particolarmente rilevante è la disciplina per i prodotti provenienti da paesi non UE e i modelli di e-commerce transfrontalieri.

In Germania, secondo VerkehrsRundschau, l'attuazione nazionale non era stata completata al 10 agosto 2026.

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