# Regime di transito comune (gVV)

*Last updated: 2026-06-27*

> Il regime di transito comune (in tedesco gemeinsames Versandverfahren, gVV) è un regime doganale che consente di trasportare merci sotto vigilanza doganale attraverso più Paesi senza che i tributi all'importazione (dazio, IVA) diventino esigibili a ogni frontiera: i tributi vengono riscossi nel Paese di destinazione oppure il regime viene appurato in loco.

Il regime di transito comune (in tedesco gemeinsames Versandverfahren, gVV) è un regime doganale che consente di trasportare merci sotto vigilanza doganale attraverso più Paesi senza che i tributi all'importazione (dazio, IVA) diventino esigibili a ogni frontiera: i tributi vengono riscossi nel Paese di destinazione oppure il regime viene appurato in loco. In parole semplici, la merce circola nello spazio di transito comune con un documento doganale «aperto». La base legale è la Convenzione relativa a un regime di transito comune; il gVV viene gestito elettronicamente tramite il sistema NCTS (Nuovo sistema di transito informatizzato) e, in Svizzera, ora tramite il sistema di circolazione delle merci Passar con la dichiarazione delle merci per il transito. Vi partecipano gli Stati membri dell'UE, gli Stati AELS (Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e ulteriori parti contraenti come Regno Unito, Türkiye, Serbia, Macedonia del Nord, Ucraina, Montenegro e Moldavia. Per i professionisti (spedizionieri, trasportatori, agenti doganali): il titolare del regime (obbligato principale) apre il gVV presso l'ufficio di partenza, costituisce una garanzia e riceve un numero di riferimento del movimento (MRN); il regime deve essere appurato presso l'ufficio di destinazione entro il termine, altrimenti i tributi vengono recuperati e la garanzia viene escussa. In Svizzera fa stato la direttiva UDSC/BAZG R-14-01. Da non confondere con il regime di transito nazionale (nTV) per i trasporti puramente interni, con lo sdoganamento import/export tramite Passar (in precedenza e-dec), né con la decisione d'imposizione (eVV). Stato: giugno 2026.

**Source:** BAZG (bazg.admin.ch): Gemeinsames Versandverfahren (gVV) – Durchfuhr durch die Schweiz; Richtlinie R-14-01 «Gemeinsames Versandverfahren (gVV)»; NCTS. Übereinkommen über ein gemeinsames Versandverfahren. Stand: Juni 2026.

## Quick Facts

| Property | Value |
|---|---|
| Term | Regime di transito comune (gVV) |
| Language | IT |
| Word count | 239 |
| Last updated | 2026-06-27 |
| Source | BAZG (bazg.admin.ch): Gemeinsames Versandverfahren (gVV) – Durchfuhr durch die Schweiz; Richtlinie R-14-01 «Gemeinsames Versandverfahren (gVV)»; NCTS. Übereinkommen über ein gemeinsames Versandverfahren. Stand: Juni 2026. |

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